Il caso riguarda una truffa contrattuale commessa dal Venditore ai danni dell'Acquirente durante la vendita di un macchinario agricolo. Il Venditore ha ceduto il credito a una banca e, contemporaneamente, ha fatto stipulare all'Acquirente un finanziamento per lo stesso importo, incassando due volte la somma. La Corte d'Appello aveva dichiarato il reato prescritto, collocando la consumazione alla data della cessione del credito. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Acquirente, stabilendo che la truffa contrattuale si consuma solo quando si verifica l'effettivo danno economico per la vittima, ovvero alla firma del finanziamento. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente agli effetti civili, rinviando la decisione al giudice civile per il risarcimento dei danni.
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