Un consorzio di imprese ha chiesto la risoluzione per inadempimento delle convenzioni stipulate con un Commissario straordinario per la progettazione e costruzione di una tratta ferroviaria, lamentando il mancato avvio dei lavori e richiedendo il risarcimento dei danni. Il Commissario si è difeso eccependo la sopravvenuta mancanza di copertura finanziaria, circostanza che, in base a una specifica clausola contrattuale, limitava il diritto del concessionario al solo rimborso delle spese di progettazione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del giudice di rinvio, rigettando la domanda di risoluzione per colpa della pubblica amministrazione. La Suprema Corte ha stabilito che, in presenza di una clausola contrattuale chiara che limita le conseguenze della mancanza di copertura finanziaria al solo rimborso delle spese documentate, non è configurabile un inadempimento colpevole del Commissario, escludendo così qualsiasi risarcimento del danno ulteriore.
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