In un caso di produzione per conto terzi, la Corte di Cassazione ha chiarito gli obblighi del fabbricante. Un distributore aveva citato in giudizio il produttore di stufe per la mancata fornitura delle certificazioni necessarie alla vendita. La Cassazione, ribaltando la decisione d'Appello, ha stabilito che l'obbligo primario di redigere la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione grava sempre sul produttore effettivo. Tale dovere, imposto dalla normativa europea, integra il contratto per legge, anche se non esplicitamente pattuito, e la sua violazione costituisce inadempimento contrattuale.
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