Una società fornitrice ha citato in giudizio il proprio cliente per risarcimento danni, sostenendo che quest'ultimo non avesse garantito le condizioni necessarie (allaccio elettrico di un impianto) per l'esecuzione di un contratto di fornitura. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha respinto la domanda, stabilendo che la responsabilità contrattuale per la predisposizione di tutti i mezzi necessari all'adempimento grava sul fornitore, salvo che il contratto disponga diversamente. È stato inoltre escluso l'istituto della "presupposizione", poiché la condizione mancata non era indipendente dall'attività del fornitore stesso.
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