Finanziamento sanità ricerca: quando è dovuto il rimborso dei costi?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito chiarimenti cruciali sui presupposti per ottenere il rimborso dei maggiori costi sostenuti dalle strutture sanitarie per attività di didattica e ricerca. La decisione sottolinea come il finanziamento sanità ricerca non sia automatico, ma vincolato a precisi requisiti formali previsti dalla legge, in particolare dal D.Lgs. 517/1999. L’analisi del caso offre spunti fondamentali per tutti gli istituti che collaborano con le università.
I Fatti di Causa
Una prestigiosa Fondazione I.R.C.C.S. otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo per oltre 3 milioni di euro nei confronti della Regione e dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza. La somma richiesta rappresentava un incremento del 7% sulla remunerazione delle attività assistenziali svolte in un determinato anno, a titolo di rimborso per i maggiori costi derivanti dalle funzioni di didattica e ricerca svolte in convenzione con un’Università.
Sia la Regione che l’ASL si opponevano al decreto. La Corte d’Appello, riformando la decisione di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo. Secondo i giudici di secondo grado, il diritto a tale maggiorazione spetta esclusivamente alle “aziende ospedaliere di riferimento”, come definite dall’art. 2 del D.Lgs. 517/1999. La Corte territoriale riteneva che la Fondazione non avesse mai ottenuto tale qualifica tramite un atto formale di riconoscimento, e che un protocollo d’intesa stipulato con l’Università prima dell’entrata in vigore della normativa di riferimento non fosse sufficiente a fondare la pretesa.
L’importanza dei requisiti formali per il finanziamento sanità ricerca
La Fondazione ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di doversi qualificare come “azienda mista” per il solo fatto di svolgere attività integrata con quella universitaria. Ha inoltre criticato la Corte d’Appello per non aver considerato una Delibera regionale del 1997 che, a suo dire, avrebbe legittimato la sua posizione. La tesi della ricorrente era che, in virtù della sua natura di ospedale “classificato” e della collaborazione con l’ateneo, dovesse beneficiare del finanziamento aggiuntivo previsto per sostenere i costi della formazione e della ricerca.
La normativa di riferimento per il finanziamento
La questione ruota attorno all’interpretazione del D.Lgs. n. 517/1999, che disciplina i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università. L’articolo 7 di tale decreto prevede che la Regione riconosca i “maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca”. Tuttavia, questo riconoscimento non è esteso a tutte le strutture che collaborano con le università, ma è specificamente limitato alle “aziende ospedaliere di riferimento di cui all’art. 2”.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e infondato, confermando la decisione della Corte d’Appello. Il punto centrale della motivazione, la ratio decidendi, è netto: il diritto al rimborso dei maggiori costi per didattica e ricerca è subordinato a un presupposto formale ineludibile. La struttura sanitaria deve essere stata specificamente individuata come “azienda di riferimento” attraverso un “protocollo d’intesa” stipulato tra la Regione e l’Università.
La Corte ha chiarito diversi punti:
- Necessità dell’Atto Formale: Non è sufficiente svolgere di fatto attività di ricerca e didattica in collaborazione con un’università. È indispensabile un provvedimento formale di individuazione della struttura, che funge da presupposto per il diritto al finanziamento.
- Irrilevanza degli Atti Precedenti: La Delibera regionale del 1997, invocata dalla Fondazione, è stata ritenuta irrilevante perché anteriore al D.Lgs. 517/1999, che ha introdotto il meccanismo di designazione formale. Un atto precedente non può sostituire la procedura richiesta da una legge successiva.
- Natura Pubblica o Privata: La Corte ha specificato che, ai fini del riconoscimento dei maggiori costi, non rileva la natura pubblica o privata dell’ente, né una sua generica equiparabilità a strutture pubbliche. Ciò che conta è esclusivamente l’individuazione formale nelle forme previste dall’art. 2 del decreto, ovvero tramite il protocollo d’intesa tra Università e Regione.
In sostanza, la Cassazione ha rigettato l’idea di un’equiparazione automatica o basata su atti non conformi alla procedura legislativa. L’accordo tra la Fondazione e l’Università era un atto che regolava i rapporti tra le due parti, ma non poteva vincolare la Regione al pagamento di somme non previste da un formale accordo trilaterale.
Conclusioni
La decisione riafferma un principio di rigore formale nella gestione dei fondi pubblici destinati alla sanità e alla ricerca. Per gli istituti di cura, anche se di eccellenza scientifica come gli I.R.C.C.S., la possibilità di accedere al finanziamento sanità ricerca per i costi indotti dalla didattica è strettamente legata alla loro inclusione in un’architettura istituzionale ben definita. Devono essere formalmente designati come “aziende di riferimento” tramite i protocolli d’intesa tra Regioni e Università. In assenza di questo passaggio, qualsiasi pretesa di rimborso, anche se fondata su un’effettiva e proficua collaborazione con il mondo accademico, è destinata a essere respinta.
A quali condizioni una struttura sanitaria ha diritto al rimborso dei maggiori costi per attività di didattica e ricerca?
Secondo la Corte di Cassazione, il diritto al rimborso è subordinato a un requisito formale: la struttura deve essere stata specificamente individuata come “azienda ospedaliera di riferimento” tramite un apposito “protocollo d’intesa” stipulato tra la Regione e l’Università, come previsto dal D.Lgs. n. 517/1999.
Un accordo privato tra un istituto di ricerca e un’università è sufficiente per ottenere il finanziamento sanità ricerca dalla Regione?
No. Un accordo bilaterale tra un istituto e un’università, pur regolando i loro rapporti interni, non è sufficiente a far sorgere un obbligo di pagamento a carico della Regione. È necessario il coinvolgimento formale della Regione stessa attraverso il protocollo d’intesa previsto dalla legge.
La natura pubblica o privata di un istituto di cura influisce sul diritto a ricevere il finanziamento per i costi di ricerca e didattica?
No, ai fini del riconoscimento di questi specifici costi, la natura giuridica dell’ente (pubblica o privata) è irrilevante. Il fattore decisivo, come stabilito dalla Corte, è unicamente l’individuazione formale della struttura come “azienda di riferimento” nelle forme previste dalla legge, indipendentemente dal suo status giuridico.