Una società che gestiva un ristorante all'interno di un circolo sportivo tramite un contratto di affitto di ramo d'azienda è stata ritenuta l'unico soggetto passivo TARI. La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della tassa sui rifiuti, è irrilevante il controllo esercitato dal concedente sull'attività. Ciò che conta è la detenzione effettiva dei locali in cui vengono prodotti i rifiuti. Pertanto, spetta all'affittuario, in quanto detentore, pagare il tributo, e non al proprietario del complesso sportivo. La sentenza chiarisce che gli accordi contrattuali privati non possono modificare l'identità del soggetto passivo TARI nei confronti del Comune.
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