Accreditamento Sanitario: la Prova Scritta è Indispensabile per il Pagamento
Nel complesso mondo dei rapporti tra strutture sanitarie private e Servizio Sanitario Nazionale, la forma è sostanza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: senza una prova documentale chiara sia dell’accreditamento sanitario che degli accordi contrattuali, nessuna pretesa di pagamento può trovare accoglimento. Questo caso offre spunti cruciali per tutti gli operatori del settore, evidenziando l’importanza di una gestione documentale rigorosa.
I Fatti del Caso
Una società, agendo come procuratrice di un’altra impresa a sua volta cessionaria dei crediti di una struttura sanitaria, otteneva un decreto ingiuntivo contro un’Azienda Sanitaria Locale (ASL) per il pagamento di oltre 1,2 milioni di euro. Tali somme erano relative a prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento. L’ASL si opponeva al decreto, e sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello accoglievano l’opposizione, revocando l’ingiunzione. La ragione principale del rigetto era la mancata prova, da parte della società creditrice, dell’esistenza di un valido ed efficace rapporto di accreditamento e di un conseguente accordo contrattuale scritto con l’ASL per il periodo in questione.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Accreditamento Sanitario
La società creditrice ha quindi proposto ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali: la violazione delle norme sull’onere della prova (art. 2697 c.c.) riguardo all’accreditamento e la violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti (art. 1362 c.c.) riguardo a un accordo del 2007. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto processuale chiave: la sentenza d’appello era sorretta da una duplice e autonoma ratio decidendi. In altre parole, la Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su due pilastri indipendenti: la carenza di prova del provvedimento di accreditamento sanitario e, in ogni caso, la mancanza di prova della sottoscrizione di validi accordi contrattuali.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato che, per ottenere la riforma di una sentenza con una doppia motivazione, il ricorrente deve censurare con successo entrambe le ragioni. Nel caso di specie, il secondo motivo di ricorso, relativo all’interpretazione del contratto, è stato ritenuto inammissibile perché criticava la valutazione di merito del giudice, proponendo semplicemente un’interpretazione alternativa, cosa non consentita in sede di legittimità. L’inammissibilità di questo motivo ha reso inutile l’analisi del primo, poiché la decisione d’appello sarebbe comunque rimasta in piedi sulla base della seconda motivazione, ormai divenuta definitiva.
La Corte ha colto l’occasione per ribadire principi consolidati in materia di accreditamento sanitario. Ha ricordato che, ai sensi del D.Lgs. 502/1992, il rapporto tra le strutture private e il servizio pubblico non è più basato su un regime di convenzionamento automatico, ma richiede un provvedimento concessorio di accreditamento. Questo atto amministrativo, che attesta la qualità della struttura, è il presupposto indispensabile per poter erogare prestazioni a carico delle Regioni. Inoltre, anche in presenza di accreditamento, è necessario stipulare specifici accordi contrattuali che definiscano volumi di prestazioni e corrispettivi. Tali contratti con la Pubblica Amministrazione devono inderogabilmente rivestire la forma scritta ad substantiam (a pena di nullità) e non possono essere conclusi per facta concludentia, cioè tramite comportamenti concludenti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito per tutte le strutture sanitarie che operano in regime di accreditamento. La pretesa di pagamento nei confronti della Pubblica Amministrazione richiede una base documentale solida e inattaccabile. Non è sufficiente erogare le prestazioni, ma è essenziale poter dimostrare in giudizio, attraverso documenti formali, due elementi distinti: l’esistenza di un valido provvedimento regionale di accreditamento istituzionale e la stipula di un contratto scritto che regoli le specifiche prestazioni per l’anno di riferimento. In assenza di tale prova rigorosa, il rischio di vedersi negato il diritto al compenso è concreto e, come dimostra questo caso, difficilmente superabile nelle aule di tribunale.
Una struttura sanitaria ha diritto al pagamento delle prestazioni solo perché opera sul territorio da anni?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento ha modificato la natura del rapporto. È indispensabile un formale provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e un contratto scritto.
Un accordo con un’Azienda Sanitaria Locale può essere provato tramite comportamenti concludenti o accordi verbali?
No. Tutti i contratti con la Pubblica Amministrazione, inclusi quelli nel settore sanitario, devono avere la forma scritta a pena di nullità. Non è ammessa la validità di accordi basati su comportamenti concludenti (facta concludentia).
Su chi ricade l’onere di provare l’esistenza di un valido rapporto di accreditamento e di un contratto scritto?
L’onere della prova ricade interamente sulla parte che avanza la pretesa di pagamento, ovvero sulla struttura sanitaria creditrice. È quest’ultima che deve produrre in giudizio i documenti che comprovano sia l’accreditamento sia l’accordo contrattuale.