Un professionista, dopo aver lasciato uno studio associato, ha violato il patto di non concorrenza tra professionisti fornendo servizi a due ex clienti non inclusi in una lista concordata. Lo studio lo ha citato in giudizio chiedendo il pagamento della penale prevista, pari a tre annualità dei compensi. Il professionista si è difeso sostenendo che l'accordo vietasse solo lo sviamento attivo dei clienti, non l'accettazione di incarichi su loro iniziativa. La Corte di Cassazione ha dato ragione allo studio, confermando la condanna al pagamento della penale. I giudici hanno stabilito che il testo del contratto era chiaro nel vietare qualsiasi nuovo mandato con i clienti dello studio, a prescindere da chi avesse avviato il contatto.
Continua »