Un'associazione inquilina di un immobile di un ente pubblico sospendeva il pagamento dell'affitto, sostenendo di aver compensato i canoni con le spese per lavori di manutenzione, sulla base di un presunto accordo verbale. Il proprietario avviava lo sfratto. La Cassazione ha confermato la risoluzione del contratto, stabilendo che la valutazione sulla gravità dell'inadempimento spetta al giudice di merito. Un accordo verbale con un ente pubblico è invalido, poiché è richiesta la forma scritta. Pertanto, la sospensione unilaterale del canone, anche per un importo ridotto, costituisce un inadempimento grave che giustifica lo sfratto e la risoluzione del contratto.
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