Un gruppo di ex dipendenti di una grande società energetica ha citato in giudizio l'azienda per la revoca di un'agevolazione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25238/2024, ha respinto il ricorso, stabilendo che tale beneficio non costituisce un diritto acquisito e intangibile. Secondo la Corte, l'agevolazione tariffaria, derivando da un contratto collettivo, non ha natura retributiva e può essere legittimamente revocata dall'azienda tramite recesso unilaterale, non essendo parte integrante del contratto individuale di lavoro.
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