Una società finanziaria agisce con successo tramite azione revocatoria contro una coppia che aveva costituito un fondo patrimoniale sui propri beni in concomitanza con l'inadempimento di un contratto di leasing. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei giudici di merito, respinge il ricorso della coppia, ribadendo i principi fondamentali dell'azione revocatoria. Viene chiarito che per l'elemento soggettivo è sufficiente la previsione generica del pregiudizio ai creditori (animus nocendi) e che l'azione è esperibile anche se il credito non è immediatamente esigibile. La sentenza affronta anche questioni procedurali, come la competenza territoriale e la posizione del coniuge non debitore, considerato litisconsorte necessario.
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