Durante dei lavori di saldatura su un capannone, il subappaltatore causa un incendio. Condannato a risarcire i danni, chiede la copertura alle sue assicurazioni. Una compagnia nega la polizza per esclusione contrattuale; l'altra eccepisce la decadenza poiché il sinistro è stato denunciato con venti mesi di ritardo. La Corte d'Appello dà ragione alle compagnie, ritenendo il ritardo un'omissione dolosa. La Cassazione chiarisce che l'omissione dolosa dell'avviso di sinistro richiede un intento fraudolento specifico volto a ingannare l'assicuratore. La semplice inerzia non intenzionale a frodare costituisce solo colpa, che non comporta la perdita automatica del diritto all'indennizzo, ma solo una riduzione proporzionale al pregiudizio subito, la cui prova spetta all'assicuratore. La sentenza viene quindi cassata con rinvio.
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