Una società sanitaria sosteneva che una sua ex dipendente, una dottoressa, avesse violato il patto di non concorrenza accettando un incarico presso un'altra struttura ospedaliera. Secondo l'azienda, il divieto si estendeva a qualsiasi attività nel settore dei trapianti. La Corte di Cassazione ha respinto questa interpretazione, dando ragione alla lavoratrice. Ha stabilito che il patto di non concorrenza deve essere interpretato in modo restrittivo: il divieto non riguarda l'intero settore di operatività del nuovo datore di lavoro, ma solo le specifiche mansioni professionali effettivamente svolte dalla lavoratrice che si pongono in reale concorrenza con l'attività precedente. Una clausola troppo ampia, infatti, limiterebbe ingiustamente il diritto al lavoro. L'azienda ha perso la causa.
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