I dipendenti di un Ente di Ricerca pubblico, risultati idonei in una selezione del 2010, hanno fatto causa chiedendo il passaggio al livello superiore o il risarcimento del danno. Lamentavano la mancata indizione biennale delle selezioni e il mancato scorrimento delle graduatorie da parte dell'amministrazione, basandosi sul contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando che non esiste un diritto soggettivo allo scorrimento delle graduatorie nel pubblico impiego contrattualizzato. L'attivazione delle procedure selettive e l'uso delle graduatorie dipendono dalle scelte discrezionali dell'ente, condizionate alla previa definizione delle risorse finanziarie tramite contrattazione integrativa. Senza fondi stanziati, l'amministrazione non ha alcun obbligo di avviare le selezioni, escludendo così qualsiasi illecito o risarcimento per perdita di chance.
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