La Corte di Cassazione ha confermato che un'area cortilizia, anche se da decenni adibita a parcheggio pubblico a pagamento gestito da terzi, rientra tra le parti comuni di un condominio. La sentenza sottolinea che la presunzione di condominialità, basata sulla funzione strutturale dell'area (fornire aria e luce), può essere vinta solo da una chiara ed esplicita esclusione negli atti di compravendita. L'uso pregresso non è sufficiente a dimostrare la proprietà esclusiva dell'originario costruttore o venditore, in questo caso un ente previdenziale. La Corte ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando la decisione della Corte d'Appello e stabilendo la natura condominiale del cortile.
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