Una società acquirente, dopo aver stipulato un contratto preliminare per un intero immobile e averne rogitato solo una parte con il contratto definitivo, chiedeva il trasferimento forzato della porzione residua. La Corte di Cassazione ha chiarito il principio del superamento del contratto preliminare, stabilendo che il contratto definitivo costituisce l'unica fonte di diritti e obblighi tra le parti, assorbendo completamente il preliminare. Quest'ultimo può sopravvivere solo se le parti lo prevedono espressamente in un accordo scritto, contemporaneo al definitivo. In assenza di tale prova scritta, la richiesta di trasferimento della parte non inclusa nel rogito è stata respinta, dando ragione alla società venditrice.
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