Una società commerciale ha citato in giudizio una banca, sostenendo la nullità dei contratti di mutuo per la mancata indicazione del TAEG. Secondo l'azienda, questa omissione violava gli obblighi di trasparenza. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'obbligo di indicare il TAEG riguarda esclusivamente i contratti di credito al consumo, non i finanziamenti concessi a soggetti che agiscono per scopi imprenditoriali o commerciali. Di conseguenza, per un'impresa, il rapporto tra TAEG e nullità contrattuale non sussiste. La Corte ha chiarito che il TAEG è un mero indicatore sintetico di costo e la sua assenza in un contratto aziendale non ne determina l'invalidità. La banca ha quindi vinto la causa.
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