La Cassazione si pronuncia su una lite tra due fratelli sorta da un accordo per la cessione di alcune autovetture. Uno dei due fratelli citava in giudizio l'altro per inadempimento, chiedendo la consegna dei veicoli e il risarcimento dei danni. I giudici hanno respinto la domanda a causa della indeterminatezza dell'oggetto del contratto. L'elenco delle auto, allegato all'accordo, era talmente generico, confuso e incomprensibile da non permettere di individuare con certezza i beni da trasferire. La Corte ha quindi stabilito che, se l'oggetto non è chiaro, non si può né pretendere l'adempimento né provare un inadempimento, e di conseguenza non è dovuto alcun risarcimento.
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