La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31296/2023, ha stabilito che la promessa di pagamento del debito altrui, effettuata con un atto unilaterale come un'email, è da considerarsi giuridicamente nulla. La Corte ha chiarito che l'istituto della promessa di pagamento, previsto dall'art. 1988 c.c., ha solo un effetto processuale di inversione dell'onere della prova e può riguardare esclusivamente un debito proprio del dichiarante, non potendo creare nuove obbligazioni a carico di terzi. Per assumere il debito di un'altra persona sono necessari specifici contratti come l'espromissione.
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