La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un principio fondamentale in materia di cessione del credito in blocco. Se il debitore contesta l'avvenuta cessione, la sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non costituisce prova sufficiente della titolarità del credito in capo al cessionario. Quest'ultimo deve fornire prove più concrete, come il contratto di cessione. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile l'intervento nel processo d'appello del nuovo creditore avvenuto dopo la precisazione delle conclusioni, cassando con rinvio la sentenza impugnata.
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