La Corte di Cassazione ha stabilito che, nelle compravendite commerciali tramite mediatore, la sottoscrizione della conferma d'ordine non costituisce l'accettazione di una proposta, ma la prova di un accordo verbale già raggiunto. Di conseguenza, una successiva revoca da parte del venditore è inefficace. La sentenza chiarisce che il contratto si era già perfezionato verbalmente, e la conferma d'ordine, in linea con gli usi commerciali, aveva solo una funzione ricognitiva. È stata inoltre confermata la validità della clausola arbitrale contenuta in tale documento.
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