Una società ha impugnato un avviso di pagamento per un contributo consortile, lamentando un difetto di motivazione e la mancata allegazione del Piano di Classifica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'inclusione di un immobile nel perimetro del consorzio crea una presunzione di beneficio per il fondo. Spetta al contribuente fornire la prova contraria, ovvero dimostrare l'assenza di vantaggi derivanti dalle opere di bonifica. Inoltre, è onere del destinatario provare la difformità tra l'atto ricevuto e quello depositato dall'ente impositore.
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