L'Ente Previdenziale ha richiesto a un contribuente il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2010. L'ente ha inviato un avviso bonario tramite raccomandata, ma il postino, non trovando il destinatario, ha lasciato l'avviso di giacenza il 4 luglio 2016, due giorni prima della scadenza del termine quinquennale di prescrizione. La Corte d'Appello aveva ritenuto il credito prescritto, calcolando il perfezionamento della notifica solo dopo dieci giorni dal deposito. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente, stabilendo che per gli atti stragiudiziali l'interruzione della prescrizione si realizza nel momento stesso in cui l'avviso di giacenza viene immesso nella cassetta postale del destinatario, operando da subito la presunzione di conoscenza.
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