Un contribuente ha impugnato un'iscrizione ipotecaria, ottenendo ragione in secondo grado sulla base di un debito ritenuto inferiore alla soglia di legge e su vizi di notifica. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell'Agenzia di Riscossione. L'ordinanza chiarisce che per l'iscrizione ipotecaria, la soglia di 20.000 euro va calcolata sull'importo totale del debito scaduto, comprensivo di interessi, e non sul solo capitale. Inoltre, la Corte ha ribadito la netta distinzione tra l'iscrizione ipotecaria, misura cautelare, e il pignoramento, atto esecutivo, affermando che i limiti previsti per quest'ultimo non si applicano alla prima. Infine, ha stabilito che la prova della notifica tramite fotocopia è valida se non specificamente e dettagliatamente contestata.
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