La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17995/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da un'agenzia governativa contro una società in concordato preventivo. La decisione si fonda sulla tardività del ricorso, depositato oltre il termine perentorio di trenta giorni. La Corte ha ribadito che, in materia di concordato, il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione del decreto della Corte d'Appello e non è soggetto a sospensione feriale, sottolineando l'esigenza di celerità che caratterizza le procedure concorsuali.
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