Dies a quo appello: Udienza o Deposito in Cancelleria? La Cassazione Fa Chiarezza
Determinare il corretto dies a quo appello, ovvero il giorno da cui far partire il termine per impugnare una sentenza, è un aspetto cruciale della pratica legale. Un errore di calcolo può portare a conseguenze irreparabili, come la dichiarazione di inammissibilità dell’appello. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata su un tema di grande rilevanza pratica: la decorrenza dei termini per le sentenze emesse ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., quelle cioè decise subito dopo la discussione orale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dall’opposizione a un decreto ingiuntivo promossa da un fideiussore, a cui era stato intimato il pagamento di una cospicua somma. Il Tribunale, con una sentenza emessa secondo il rito dell’art. 281 sexies c.p.c. in data 26 settembre 2019, dichiarava improcedibile l’opposizione. Il fideiussore presentava appello, ma la Corte d’Appello lo dichiarava inammissibile perché tardivo. Secondo i giudici di secondo grado, il termine per impugnare era iniziato a decorrere dal 26 settembre, data della pronuncia in udienza, mentre l’appellante aveva calcolato il termine a partire dal giorno successivo, il 27 settembre, data in cui la sentenza era stata inserita dal cancelliere nel registro cronologico.
La Questione del Dies a quo Appello per la Sentenza ex Art. 281 Sexies c.p.c.
Il cuore della controversia portata dinanzi alla Corte di Cassazione verteva proprio sull’individuazione del corretto dies a quo appello. Il ricorrente sosteneva che la semplice dicitura a verbale “il giudice pronuncia la sentenza come da seguente verbale” non equivaleva alla lettura del provvedimento in udienza. Di conseguenza, in assenza di una lettura effettiva alla presenza delle parti (che peraltro erano state autorizzate ad allontanarsi), la sentenza avrebbe dovuto essere pubblicata secondo il rito ordinario, cioè con il deposito in cancelleria. Solo da quel momento, e specificamente dalla data apposta dal cancelliere (27 settembre), sarebbe dovuto decorrere il termine lungo per l’impugnazione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, aderendo a un consolidato orientamento giurisprudenziale. Gli Ermellini hanno chiarito che, nel caso di sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la lettura in udienza del dispositivo e della motivazione, sottoscritta dal giudice insieme al verbale, costituisce un equipollente della pubblicazione prescritta dall’art. 133 c.p.c. per il rito ordinario.
In altre parole, la pronuncia in udienza è l’atto che perfeziona la sentenza e la rende pubblica. Da quel momento, inizia a decorrere il termine lungo di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. Le attività successive del cancelliere, come l’inserimento nel registro cronologico o la comunicazione alle parti, non hanno alcuna influenza su tale decorrenza. La Corte ha inoltre specificato che l’espressione “pronuncia sentenza”, contenuta nel verbale d’udienza, fa fede fino a querela di falso e include sia la motivazione che il dispositivo, rendendo il provvedimento immediatamente efficace.
Infine, è stato ritenuto irrilevante il fatto che i procuratori delle parti si fossero allontanati prima della lettura, essendo ciò avvenuto con l’autorizzazione del giudice e per una loro libera scelta, non certo per imposizione.
Le conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale per gli operatori del diritto: la massima attenzione deve essere posta sulla data dell’udienza in cui una sentenza viene pronunciata secondo il rito ex art. 281 sexies c.p.c. Tale data rappresenta il dies a quo appello e non bisogna attendere alcuna comunicazione o adempimento successivo da parte della cancelleria. La pronuncia in udienza, anche se solo attestata dal verbale, equivale a tutti gli effetti alla pubblicazione, cristallizzando la decisione e facendo scattare immediatamente il termine per proporre l’eventuale impugnazione. Una lezione di procedura che sottolinea ancora una volta l’importanza della diligenza e della precisione nel calcolo dei termini processuali.
Quando inizia a decorrere il termine per appellare una sentenza pronunciata secondo l’art. 281 sexies c.p.c.?
Il termine lungo per l’impugnazione (art. 327 c.p.c.) inizia a decorrere dalla data stessa dell’udienza in cui il giudice pronuncia la sentenza, poiché tale pronuncia, con la sottoscrizione del verbale, equivale alla pubblicazione del provvedimento.
L’assenza degli avvocati al momento della lettura della sentenza influisce sul dies a quo dell’appello?
No. Secondo la Corte, il fatto che i procuratori delle parti si siano allontanati, dopo essere stati autorizzati dal giudice, non sposta l’inizio della decorrenza del termine. La validità della pronuncia non è subordinata alla presenza fisica delle parti o dei loro difensori.
Il giorno in cui il cancelliere inserisce la sentenza nel registro cronologico ha valore per il calcolo del termine di impugnazione?
No, per le sentenze emesse con il rito dell’art. 281 sexies c.p.c., la data di inserimento nel registro da parte del cancelliere è irrilevante ai fini del calcolo del termine lungo di impugnazione. L’unico momento che conta è quello della pronuncia in udienza.