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Art. 1326 Codice Civile — Anno 2022

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48 provvedimenti

Altri anni per Art. 1326 Codice Civile

Competenza territoriale nel contratto di lavoro: Milano batte Napoli
Il Lavoratore ha fatto causa all'Azienda davanti al Tribunale di Milano per ottenere differenze retributive. L'Azienda ha eccepito l'incompetenza territoriale, sostenendo che il contratto si fosse concluso a distanza presso la propria sede legale a Napoli. Il Tribunale di Milano ha accolto l'eccezione, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici hanno stabilito che la competenza territoriale nel contratto di lavoro spetta a Milano. Infatti, i documenti dimostrano che il contratto è stato firmato e ha avuto inizio lo stesso giorno a Segrate (Milano). Il criterio del contratto a distanza ha un valore puramente residuale e non si applica se vi sono prove di una firma contestuale nello stesso luogo di inizio dell'attività.
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Rendita vitalizia: il rifiuto della proposta cancella la pensione
Il Professionista chiedeva la retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa Previdenziale per riscattare alcuni anni di contributi. La Cassa proponeva la costituzione di una rendita vitalizia dietro pagamento di una riserva matematica, fissando un termine perentorio per l'accettazione. Il Professionista rifiutava inizialmente la proposta, salvo poi pretenderne l'adempimento sei anni dopo la scadenza del termine. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Professionista, confermando che la proposta contrattuale era ormai scaduta e che l'interessato deve restituire le somme pensionistiche indebitamente percepite.
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Pensionamento volontario: niente stipendio dopo il ritiro
Il Lavoratore ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro L'Azienda per il pagamento dello stipendio di gennaio 2015, basandosi sulla sentenza che dichiarava illegittima la cessione del suo ramo d'azienda. Tuttavia, L'Azienda ha fatto opposizione poiché il dipendente aveva richiesto e ottenuto il pensionamento volontario già nel 2013. La Corte d'Appello ha revocato il decreto, ritenendo che la pensione avesse estinto il rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del dipendente. I giudici hanno stabilito che il pensionamento volontario costituisce un comportamento concludente che esprime la chiara volontà di cessare l'attività lavorativa, rendendo incompatibile la richiesta di retribuzioni successive. Di conseguenza, L'Azienda vince la causa e non deve pagare le somme richieste.
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Contratti con la Pubblica Amministrazione: nulli se non scritti
Una società di servizi chiedeva il pagamento di somme aggiuntive per il servizio di pulizia svolto presso un istituto scolastico, basandosi su una proposta accettata via corrispondenza dal Ministero dell'Istruzione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'istituto scolastico, ribadendo che i contratti con la Pubblica Amministrazione e le loro modifiche richiedono obbligatoriamente la forma scritta a pena di nullità, mediante un unico documento firmato da entrambe le parti. Inoltre, l'autonomia amministrativa e negoziale delle scuole impedisce che accordi presi direttamente dal Ministero con soggetti terzi possano vincolare automaticamente il singolo istituto senza il suo espresso consenso scritto. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordine di pagamento a carico della scuola.
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Contratto di mutuo tra padre e figlio: il bonifico va restituito
Un padre ha inviato al figlio due bonifici per complessivi 80.000 euro, indicando come causale "prestito senza interesse". Il figlio ha utilizzato la somma per acquistare una barca, ma si è poi rifiutato di restituirla, sostenendo si trattasse di una donazione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che tra le parti si è concluso un contratto di mutuo. La Suprema Corte ha chiarito che la consegna del denaro, unita alla causale del bonifico e all'utilizzo della somma da parte del beneficiario, dimostra l'esistenza del prestito e il conseguente obbligo di restituzione. Il ricorso del figlio è stato dichiarato inammissibile, confermando la sua condanna a restituire l'intera somma al padre.
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Competenza territoriale nel rapporto di lavoro: decide la firma
Un lavoratore, impiegato come addetto alle pulizie, ha promosso un giudizio contro l'azienda datrice di lavoro per ottenere il pagamento di differenze retributive. Il Tribunale di Milano si era dichiarato incompetente a favore di quello di Napoli. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per stabilire la corretta competenza territoriale nel rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che il contratto di lavoro si è concluso a Segrate, luogo in cui entrambe le parti hanno firmato contestualmente il documento. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, ordinando la riassunzione della causa davanti a quest'ultimo.
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Competenza territoriale del giudice del lavoro: firma batte sede
Un addetto alle pulizie ha fatto causa alla propria azienda per ottenere differenze retributive. Il Tribunale di Milano si era dichiarato incompetente a favore di quello di Napoli. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del lavoratore, ha stabilito che la competenza territoriale del giudice del lavoro spetta al Tribunale di Milano. Infatti, il contratto di lavoro era stato firmato da entrambe le parti a Milano, luogo in cui il rapporto è sorto. La Suprema Corte ha chiarito che, se la firma di proposta e accettazione avviene nello stesso luogo, è lì che si perfeziona l'accordo, rendendo irrilevante la sede legale o amministrativa dell'azienda situata altrove in mancanza di prove di trasmissione dell'atto.
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Contratto di affitto agrario: la firma per ricevuta non basta
Una società agricola ha occupato un terreno ritenendo concluso un contratto di affitto agrario sulla base di una proposta firmata "per ricevuta" da uno solo dei comproprietari. Il comproprietario ha agito in giudizio contestando l'occupazione abusiva, poiché l'accordo non si era mai perfezionato. I giudici di merito hanno accolto la domanda del proprietario, escludendo che la firma per ricevuta o un accordo verbale potessero concludere un contratto in deroga alle norme di legge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando che la firma "per ricevuta" non equivale ad accettazione e che per i contratti agrari in deroga è necessaria la forma scritta assistita dalle associazioni di categoria, oltre al consenso di tutti i comproprietari del bene.
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