La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini del diritto di prelazione agraria. Nel caso esaminato, un affittuario pretendeva di esercitare il proprio diritto sull'intero compendio immobiliare messo in vendita, e non solo sulla porzione di terreno da lui coltivata. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che la prelazione agraria è un diritto limitato per legge al solo fondo affittato. Qualsiasi estensione di tale diritto deve basarsi su un accordo specifico e provato, non potendo essere dedotta dalla mera comunicazione di vendita dell'intero lotto. La decisione sottolinea anche il rigore con cui vanno formulate le censure in sede di legittimità, specialmente riguardo alle valutazioni tecniche.
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