Un Investitore ha citato in giudizio una Banca per ottenere la nullità di due contratti derivati, sostenendo la mancanza della forma scritta (specificamente, la firma della banca) e l'inadempimento degli obblighi informativi. La Corte d'Appello aveva respinto le sue richieste. La Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che per la validità contratti derivati, la firma del solo cliente sul contratto-quadro e la consegna di una copia sono sufficienti, poiché la norma tutela l'investitore. Ha anche ritenuto che la Banca avesse adempiuto ai suoi doveri informativi, basandosi sul profilo di rischio dichiarato dall'Investitore. Il ricorso principale dell'Investitore è stato rigettato, con condanna al pagamento delle spese legali.
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