Un'impresa edile, citata in giudizio da un Comune per il mancato pagamento di contributi ambientali, proponeva una domanda riconvenzionale per far dichiarare nullo l'accordo. Successivamente, sollevava un'eccezione per difetto di giurisdizione, sostenendo la competenza del giudice amministrativo. La Cassazione ha stabilito che la parte che avanza una domanda riconvenzionale accetta implicitamente la giurisdizione del giudice adito e non può, in un secondo momento, contestarla in appello. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando la giurisdizione del giudice ordinario.
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