Due consumatori acquistano un pacchetto vacanze e stipulano un finanziamento per pagarlo. Sostengono l'esistenza di un collegamento negoziale tra i due contratti, chiedendone la nullità congiunta. La Corte di Cassazione, tuttavia, respinge la loro richiesta. La sentenza stabilisce che una specifica clausola nel contratto di finanziamento, che impediva di sollevare contestazioni relative alla fornitura del servizio, rendeva i due accordi autonomi e indipendenti. Di conseguenza, il presunto collegamento negoziale viene escluso e i consumatori sono tenuti a onorare il finanziamento, anche se il contratto di acquisto della vacanza era stato dichiarato nullo in primo grado.
Continua »