L'Amministrazione Finanziaria ha richiesto a un'azienda acquirente il pagamento dell'imposta non versata dal fornitore, richiamando la responsabilità solidale IVA per cessione di beni a prezzi inferiori al valore normale di mercato. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato l'annullamento parziale della pretesa tributaria, sostenendo che l'ufficio non avesse provato il minor prezzo né depositato i verbali di verifica. L'Agenzia delle Entrate ha ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che la sentenza d'appello soffriva di motivazione apparente: le argomentazioni dei giudici erano generiche, contraddittorie e ignoravano documenti ritualmente prodotti in atti. Pertanto, la Cassazione ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato la causa a una diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale per un riesame completo della vicenda.
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