La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Puglia a causa di una motivazione apparente. La controversia riguardava la rettifica delle dichiarazioni IRES, IRAP e IVA di una società per le annualità 2010 e 2011. Mentre il giudice di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso della società, l'Amministrazione finanziaria aveva proposto appello incidentale contestando i termini economici della proposta conciliativa. I giudici di secondo grado hanno rigettato l'appello dell'Ufficio limitandosi a un rinvio generico alla sentenza di primo grado, senza analizzare le specifiche doglianze sollevate. La Suprema Corte ha stabilito che tale laconicità impedisce di comprendere l'iter logico-giuridico seguito, rendendo la sentenza nulla per violazione del minimo costituzionale della motivazione.
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