Un ex dipendente ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento delle ultime mensilità e del Trattamento di Fine Rapporto. L'azienda si oppone, sostenendo l'esistenza di un accordo compensativo: secondo il datore, il lavoratore avrebbe goduto di un mese di ferie non maturate all'anno, giustificando così la compensazione del debito. I giudici di merito respingono l'opposizione, rilevando che l'azienda non ha fornito prove di tale accordo compensativo. Al contrario, le buste paga dimostravano che i periodi di assenza erano regolarmente retribuiti e non vi era mai stata alcuna contestazione disciplinare. La Corte di Cassazione conferma la decisione, ribadendo che l'onere della prova spetta a chi eccepisce l'accordo. In assenza di prove contrarie, i periodi di assenza retribuiti vanno considerati come effettivo lavoro e computati regolarmente nel calcolo del TFR spettante al lavoratore.
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