La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di opposizione allo stato passivo fallimentare. Un creditore contestava l'ammissione di un credito bancario, sostenendo la nullità del contratto bancario per mancanza della firma dell'istituto di credito. La Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che, secondo un orientamento consolidato, la mancata sottoscrizione da parte della banca non determina la nullità del contratto quando la volontà di quest'ultima di vincolarsi è inequivocabile, come nel caso dell'effettiva erogazione del finanziamento. La pronuncia ribadisce la natura funzionale, e non meramente strutturale, del requisito della forma scritta a protezione del cliente.
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