Un pensionato italiano trasferitosi in Bulgaria chiedeva il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla propria pensione, invocando la convenzione contro le doppie imposizioni. L'Agenzia delle Entrate rifiutava il rimborso. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, il caso giungeva in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, il contribuente depositava una memoria rinunciando formalmente alla domanda di rimborso, a seguito dell'emanazione di un nuovo documento di prassi da parte dell'amministrazione finanziaria. La Suprema Corte ha preso atto di questa rinuncia, che fa venire meno l'interesse a proseguire la causa. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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