Un Creditore ha avviato un'esecuzione forzata contro un Debitore basandosi su un decreto ingiuntivo non opposto. Il Debitore ha proposto **opposizione all'esecuzione**, contestando l'ammontare del debito, ritenendo alcune somme non dovute. Il Tribunale ha erroneamente qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi, dichiarandola tardiva. La Cassazione ha chiarito che la contestazione sull'esistenza o quantificazione del credito configura un'**opposizione all'esecuzione** (art. 615 c.p.c.), non agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Tuttavia, la Corte ha poi dichiarato inammissibile l'opposizione del Debitore. Questo perché le sue contestazioni riguardavano fatti precedenti la formazione del titolo esecutivo, che non possono essere sollevati in fase di esecuzione. Il Debitore ha perso e dovrà pagare le spese.
Continua »