Un cittadino, condannato per introduzione e spendita di monete false, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la quantificazione della sanzione inflitta. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la graduazione della pena spetta esclusivamente al giudice di merito, il quale esercita un potere discrezionale nel rispetto della legge. La Cassazione non può rivalutare la congruità della pena se la decisione precedente è adeguatamente motivata e priva di palesi illogicità. Nel caso specifico, la Corte d'Appello aveva già applicato una pena particolarmente mite, tenendo conto delle attenuanti generiche e bilanciandole con i gravi precedenti penali del condannato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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