La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un imputato contro la sentenza d'appello che lo aveva condannato. Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti, l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa, la recidiva e il mancato bilanciamento favorevole delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha chiarito che il giudizio di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione dei fatti, riservata esclusivamente ai giudici di merito. Inoltre, la determinazione della pena, la valutazione delle aggravanti e il giudizio di equivalenza tra attenuanti e recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, se adeguatamente motivati. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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