I giudici di merito hanno condannato l'Imputato per i reati di lesioni personali aggravate e danneggiamento. L'autore dell'aggressione ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il reato contro la persona assorbisse il danneggiamento e che la remissione di querela avesse estinto il procedimento penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici supremi hanno ribadito l'autonomia dei due reati a causa della diversa natura dei beni giuridici tutelati: l'integrità fisica della persona e il patrimonio materiale. Inoltre, la presenza di circostanze aggravanti, contestate chiaramente nei fatti, rende il reato procedibile d'ufficio, rendendo totalmente inefficace il ritiro della querela da parte della vittima. L'Imputato perde definitivamente la causa, subendo la conferma della condanna penale e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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