Un Lavoratore è stato condannato per ricettazione. Ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello, contestando la determinazione della pena, ritenuta eccessiva e priva di adeguata motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la scelta della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché non sia arbitraria o illogica. Nel caso specifico, la Corte d'Appello aveva motivato la pena, considerandola congrua e vicina al minimo legale, in base alla gravità del fatto. Il ricorso mirava a una nuova valutazione del merito della pena, non consentita in Cassazione. Il Lavoratore è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla cassa delle ammende.
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