La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un soggetto condannato per Bancarotta fraudolenta che contestava la durata delle pene accessorie. Nonostante l'imputato avesse beneficiato di un concordato in appello con riduzione della pena, la difesa lamentava un difetto di motivazione sulla quantificazione delle sanzioni accessorie fallimentari. La Suprema Corte ha chiarito che, in presenza di un accordo sui motivi, non è possibile impugnare questioni non sollevate precedentemente o che non riguardino l'illegalità della pena, specialmente se la sanzione è fissata sotto la media edittale.
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