Un imputato, condannato per cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando vizi di notifica degli atti processuali, la mancata conoscenza della lingua italiana e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno accertato la piena validità delle notifiche, ricevute a mani proprie prima di qualsiasi misura cautelare e confermate dalla nomina fiduciaria del difensore. Inoltre, la Corte ha escluso la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto a causa della reiterazione delle condotte illecite e del rilevante quantitativo complessivo delle dosi cedute. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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