Il giudice di primo grado riqualificava le accuse contro l'amministratore di una società fallita in bancarotta semplice e preferenziale, dichiarando il proscioglimento per particolare tenuità del fatto. La Procura impugnava la decisione contestando soltanto l'applicazione della causa di non punibilità. La Corte di Appello ribaltava la sentenza e condannava l'imputato per bancarotta fraudolenta. La Corte di Cassazione ha censurato l'operato dei giudici di secondo grado per violazione del principio che impone i limiti del devoluto in appello. L'organo di secondo grado non poteva mutare d'ufficio la qualificazione dei fatti senza una specifica impugnazione del Pubblico Ministero su tale punto. Riconfermata la natura meno grave dei reati, la Suprema Corte ha dichiarato l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione, liberando definitivamente l'amministratore da ogni condanna penale.
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