La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un imputato condannato per i reati di lesione personale ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di impugnazione miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Inoltre, la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è risultata priva della necessaria specificità, essendosi l'imputato limitato a riproporre le medesime censure già disattese in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato in via definitiva la condanna penale, ponendo a carico del ricorrente le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria.
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