Un automobilista non rispetta la precedenza, urta un altro veicolo provocando lesioni lievi al conducente e scappa subito dopo. La Corte di Appello lo condanna per lesioni personali e per il reato di omissione di soccorso stradale, escludendo la particolare tenuità del fatto solo a causa della gravità intrinseca della fuga e dei precedenti penali. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa: l'omissione di soccorso è compatibile in astratto con la particolare tenuità. Il giudice deve valutare concretamente la condotta, il grado di colpa e il danno effettivo, senza negare il beneficio sulla base dei precedenti dell'imputato. La sentenza viene annullata con rinvio sul punto.
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