Un cittadino, condannato per abuso edilizio, ha presentato un ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale, ritenendo che le sue contestazioni riguardassero i fatti già esaminati dai giudici precedenti, anziché specifici errori di diritto. Il Ricorrente aveva anche chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, la Corte ha giudicato queste richieste prive di specificità e già adeguatamente valutate. Pertanto, il ricorso è stato respinto e il cittadino condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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