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Art. 130 Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

201 provvedimenti

Altri anni per Art. 130 Codice di Procedura Penale

Correzione errore materiale: Tribunale incompetente con sentenza in appello
Un imputato, già condannato, aveva appellato la sentenza. Successivamente, il Tribunale di primo grado ha tentato una **correzione errore materiale** nella propria sentenza, modificando dettagli sui giudici e sullo *status libertatis* dell'imputato. L'imputato ha impugnato questa correzione, sostenendo l'incompetenza del Tribunale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la competenza per la **correzione errore materiale** di una sentenza già appellata spetta al giudice dell'appello, a meno di specifiche e urgenti eccezioni non riscontrate nel caso.
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Correzione errore materiale: nome omesso nel dispositivo
La Corte di Cassazione ha affrontato una situazione anomala sorta dopo la lettura del dispositivo in udienza. I giudici avevano accolto il ricorso del Primo Imputato disponendo un nuovo giudizio d'appello, mentre avevano respinto quello del Secondo Imputato. La lettura pubblica del provvedimento conteneva tuttavia una grave omissione: mancava il nome del destinatario della declaratoria di inammissibilità ed era presente una duplicazione della formula sanzionatoria. Il Presidente del collegio ha rilevato la svista il giorno successivo alla lettura. La Suprema Corte ha attivato la procedura di correzione errore materiale, integrando il nominativo omesso ed eliminando le parole ridondanti senza alterare il contenuto decisionale sostanziale.
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Errore Materiale in Sentenza: Roma o Firenze? La Cassazione Corregge
La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di correzione errore materiale in una precedente sentenza. Due condannati avevano visto erroneamente indicato il Tribunale di Roma come giudice del rinvio, anziché il Tribunale di Firenze. La Corte ha riconosciuto che l'errore era una semplice svista di trascrizione. Ha quindi corretto il dispositivo della sentenza, stabilendo che il giudice competente per il rinvio fosse il Tribunale di Firenze. Questo assicura la corretta prosecuzione del procedimento.
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Errore Materiale in Sentenza: Dispositivo Contro Motivazione, chi vince?
La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di **correzione errore materiale sentenza**. Un Ricorrente aveva presentato un ricorso straordinario perché una precedente sentenza della stessa Corte, pur motivando l'annullamento con rinvio del suo caso, nel dispositivo (la parte finale con la decisione) aveva erroneamente rigettato il suo ricorso. La Corte ha riconosciuto la contraddizione tra la motivazione e il dispositivo, stabilendo che l'errore era materiale. Ha quindi disposto la correzione, annullando la sentenza impugnata nei confronti del Ricorrente e rinviando gli atti a un'altra sezione della Corte d'Appello di Cagliari per un nuovo giudizio.
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Concordato in Appello: Accordo Vincolante o Errore Corregibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tre imputati contro una sentenza d'appello che aveva rideterminato le loro pene a seguito di un **concordato in appello**. La Corte ha ribadito che, in questi casi, si possono contestare solo vizi relativi alla formazione dell'accordo o alla sua illegalità, non la congruità della pena o motivi rinunciati. Per un quarto imputato, la Corte ha rettificato un errore materiale nella pena pecuniaria, riportandola all'importo originariamente concordato. La sentenza chiarisce i limiti dell'impugnazione delle decisioni basate su accordi processuali.
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Morte dell’Imputato: Ricorso Inammissibile e Estinzione del Reato
Un Lavoratore è stato condannato per un reato di occupazione abusiva. È deceduto prima della decisione del giudice d'appello. Il suo difensore ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La morte dell'imputato ha causato l'estinzione del mandato difensivo. La Corte ha ordinato al Tribunale di Genova di correggere la propria sentenza. Questo caso chiarisce le conseguenze procedurali dell'Estinzione del reato per morte dell'imputato.
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Correzione errore materiale: quando il giudice non può più intervenire
Un Tribunale ha emesso un decreto di prevenzione con confisca di beni e misure personali. Successivamente, ha tentato una "correzione errore materiale" del decreto, modificando una misura personale per il soggetto principale e disponendo la confisca di un'impresa individuale e di una società non precedentemente incluse. I familiari del soggetto principale hanno impugnato queste correzioni. La Cassazione ha annullato la correzione per il primo ricorrente, affermando che la competenza per la correzione errore materiale passa al giudice d'appello se il provvedimento è già impugnato. Ha dichiarato inammissibile il ricorso della seconda ricorrente, poiché la "correzione" era in realtà un nuovo provvedimento di confisca, contro il quale si doveva ricorrere in appello.
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Correzione errore materiale: quando un refuso cambia un proscioglimento
Un Giudice per le Indagini Preliminari (GUP) aveva inizialmente disposto il rinvio a giudizio per un Imputato, ma nel dispositivo della stessa udienza preliminare lo aveva anche prosciolto da alcune accuse. Successivamente, il GUP ha emesso un'ordinanza di correzione dell'errore materiale, eliminando il proscioglimento dell'Imputato per una delle accuse. L'Imputato ha impugnato questa correzione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che una correzione che altera in modo sostanziale il dispositivo non è un semplice errore materiale, ma una nullità. La Corte ha annullato l'ordinanza, rinviando gli atti al GUP per un nuovo esame nel contraddittorio delle parti, riaffermando l'importanza della corretta applicazione della procedura di correzione errore materiale.
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Correzione errore materiale: annullata condanna a spese
La Suprema Corte ha accolto in parte il ricorso di un cittadino, annullando parzialmente la decisione impugnata. Nella stesura finale del provvedimento, il collegio ha però commesso una svista, condannando per sbaglio l'interessato al pagamento delle spese del procedimento. Tale imposizione economica contrasta con la legge, poiché l'accoglimento anche solo parziale dei motivi esclude l'addebito delle spese a carico della difesa. I giudici hanno quindi attivato la procedura di correzione errore materiale. La Corte di Cassazione ha eliminato la condanna alle spese dal testo della decisione, stabilendo che il rigetto parziale non deve comportare oneri economici per l'imputato vittorioso.
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Statuizioni civili e prescrizione: stop alla correzione penale
Due soggetti venivano condannati in sede di merito per frode assicurativa, ma la Corte di Cassazione annullava la pronuncia per estinzione del reato. Nella sentenza mancava tuttavia la decisione su statuizioni civili e prescrizione. Successivamente, il giudice d'appello richiedeva alla Cassazione di integrare il provvedimento relativamente ai risarcimenti. La Suprema Corte ha dichiarato non luogo a provvedere. I giudici hanno chiarito che l'omissiva condanna risarcitoria non si può correggere tramite la procedura degli errori materiali né tramite ricorso straordinario. La parte danneggiata mantiene comunque la facoltà di agire in sede civile per ottenere il risarcimento o di intervenire nella fase esecutiva.
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Correzione errore materiale e spese legali tra Stato e privati
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta di correzione errore materiale inerente alla liquidazione delle spese legali stabilita in favore delle parti civili. Nel dispositivo originario, l'imputato era stato condannato a rimborsare unitariamente i costi del giudizio a due distinte parti civili. Successivamente è emerso che una delle parti civili beneficiava del patrocinio a spese dello Stato, mentre l'altra provvedeva in autonomia alle proprie spese legali. La Cassazione ha chiarito la necessità di scindere le due posizioni. Il condannato deve rimborsare direttamente la parte civile non ammessa al beneficio pubblico. La quota spettante alla parte civile ammessa al gratuito patrocinio deve invece essere liquidata dalla Corte di Appello tramite separato decreto ed essere versata direttamente in favore dello Stato.
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Spese della parte civile: limiti correzione errore materiale
La Parte Civile ha presentato istanza per la correzione errore materiale, lamentando l'omessa condanna di alcuni Imputati al pagamento delle spese processuali nel giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione ha chiarito che il rimedio generale per la correzione errore materiale si applica a tutte le parti quando vi sia discrepanza tra volontà e forma. Tuttavia, nel merito ha rigettato la richiesta della Parte Civile. L'esclusione della condanna alle spese non derivava da una svista, ma dalla scelta consapevole della Corte: i ricorsi degli Imputati riguardavano solo il trattamento sanzionatorio, ambito in cui la presenza della parte civile non produce effetti e non giustifica il rimborso spese. Inoltre, per altri soggetti, l'omissione dipendeva dalla mancata richiesta da parte dell'avvocato. La Corte ha quindi rigettato l'istanza e integrato d'ufficio il dispositivo, formalizzando il rigetto della liquidazione.
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Spese legali indebite e correzione di errore materiale
La Suprema Corte di Cassazione accoglie l'istanza di correzione di errore materiale avanzata dalla difesa di un imputato. I giudici avevano originariamente condannato entrambi gli imputati a pagare le spese processuali a favore delle parti civili. La difesa ha dimostrato che le persone offese si erano costituite in giudizio esclusivamente contro l'altro coimputato. La Cassazione ha riconosciuto la svista documentale ed eliminato l'obbligo di pagamento a carico dell'imputato estraneo alla domanda risarcitoria, rettificando il dispositivo ufficiale dell'udienza.
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Correzione di errore materiale: un refuso non salva la condanna
La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di correzione di errore materiale presente nel dispositivo di una precedente decisione. La Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato da La Ricorrente, condannandola alle spese di giudizio e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. Nel trascrivere il verbale, la cancelleria aveva riportato per sbaglio la dicitura "condanna il ricorrente" invece di "condanna la ricorrente". Trattandosi di un'evidente svista grammaticale che non incide sul contenuto della condanna, la Suprema Corte ha applicato la procedura dell'articolo 130 del codice di procedura penale, ordinando la correzione ufficiale del testo e la relativa annotazione sull'originale dell'atto.
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Correzione errore materiale: reato prescritto ma risarcimento salvo
L'Imputato ottiene l'annullamento della condanna per intervenuta prescrizione del reato tramite ricorso straordinario. Tuttavia, il dispositivo della sentenza omette per una semplice svista la conferma dei risarcimenti dovuti alla Parte Civile, sebbene i giudici avessero accertato la responsabilità nella motivazione scritta. Il Presidente del Collegio richiede quindi l'integrazione del provvedimento. La Corte di Cassazione accoglie l'istanza e dispone la correzione errore materiale, aggiungendo al testo la conferma espressa delle statuizioni civili. L'estinzione penale del fatto illecito non cancella così i diritti risarcitori della persona offesa.
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Correzione errore materiale: quando la sentenza supera il registro
Il Presidente della Corte di Cassazione ha avviato un procedimento per la correzione errore materiale dopo aver riscontrato una data di nascita errata nel ruolo di udienza relativo a una cittadina ricorrente. Il verbale interno riportava infatti un giorno e un anno non corrispondenti alla reale anagrafe della persona. I giudici di legittimità hanno esaminato l'originale del provvedimento finale precedentemente depositato. La verifica ha accertato che l'intestazione formale della sentenza riportava già in modo esatto la data corretta. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato il non luogo a provvedere, confermando la piena validità del provvedimento e respingendo la necessità di qualsiasi rettifica formale.
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Ricettazione di particolare tenuità: no alla non punibilità
L'Imputato ha incassato un assegno rubato del valore di 650 euro per compiere una truffa. Il Tribunale lo ha condannato per ricettazione, riconoscendo l'attenuante speciale ma indicando in dispositivo sei mesi di reclusione, a fronte di una motivazione che descriveva una pena di un solo mese. La Corte di Appello ha confermato la pena più severa. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione chiedendo la totale non punibilità e lamentando il contrasto tra motivazione e dispositivo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. La ricettazione di particolare tenuità riduce la sanzione ma non esclude automaticamente la punibilità, la quale richiede un danno irrisorio e l'assenza di precedenti penali. I giudici hanno inoltre confermato la prevalenza della pena riportata nel dispositivo.
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Rettifica errore di calcolo pena: no alla prescrizione
La Corte di appello dichiarava la prescrizione per i reati di commercio di prodotti con segni falsi contestati all'Imputato, rideterminando la condanna per la ricettazione. Tuttavia, i giudici di secondo grado omettevano di applicare correttamente lo sconto obbligatorio di un terzo previsto per la scelta del giudizio abbreviato. L'Imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo la corretta riduzione e invocando la sopravvenuta prescrizione della ricettazione. La Suprema Corte ha accolto la richiesta di rettifica errore di calcolo pena senza annullare la sentenza. I giudici hanno chiarito che il mero sbaglio matematico non riapre il merito della colpevolezza e impedisce di far valere la prescrizione maturata successivamente, riducendo direttamente la reclusione a un anno e dieci giorni e la multa a settecento euro.
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Dati errati in sentenza: la correzione errore materiale
La Corte di Cassazione ha disposto la correzione errore materiale presente nell'intestazione di una precedente sentenza penale. Il documento riportava una data di nascita errata per Il Ricorrente, indicando l'anno 1972 al posto del 1982 e un giorno differente. Il Pubblico Ministero ha formalmente richiesto la rettifica dei dati anagrafici. I giudici hanno accolto l'istanza senza modificare il contenuto decisionale del provvedimento originale, ordinando alla cancelleria di annotare la data corretta direttamente sui registri e sugli originali.
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Sbagliata sede di rinvio: correzione dell’errore materiale
La Corte di Cassazione aveva annullato una sentenza di secondo grado disponendo il rinvio del processo davanti alla Corte di appello di una città limitrofa. Tuttavia, nella sede originaria era stata recentemente istituita una nuova sezione penale pienamente operativa. L'ufficio giudiziario investito erroneamente e la difesa dell'imputato hanno segnalato l'inesatta indicazione dell'organo competente per il nuovo giudizio. I Supremi Giudici hanno quindi accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale sul dispositivo del provvedimento. Il procedimento deve infatti celebrarsi dinanzi a una diversa sezione della medesima corte territoriale originaria. La Suprema Corte ha così rettificato la formula finale senza intaccare la sostanza della pronuncia.
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