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Art. 130 Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Penale

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186 provvedimenti

Altri anni per Art. 130 Codice di Procedura Penale

Bancarotta fraudolenta: gruppo societario e concorso
La vicenda riguarda il crac di un grande gruppo commerciale operante nella grande distribuzione. Gli amministratori e vari soggetti esterni hanno risposto di plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver svuotato i rami d'azienda e concesso beni a terzi prima del dissesto. La Corte di Cassazione ha chiarito la disciplina della bancarotta fraudolenta: la continuazione fallimentare di favore si applica solo all'interno del medesimo fallimento e non tra fallimenti distinti di un gruppo. Inoltre, per configurare il concorso dell'estraneo occorre la prova di un accordo preventivo e della consapevolezza di recare danno ai creditori, non bastando la mera conoscenza della crisi aziendale. La Corte ha accolto parzialmente i ricorsi degli imputati esterni per carenza di motivazione sul dolo e sulla gratuità delle prestazioni.
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Correzione di errore materiale: la Cassazione corregge il ruolo
La Corte di Cassazione ha disposto la correzione di errore materiale in relazione a una propria precedente decisione riguardante l'Imputato. Nel ruolo dell'udienza era stato trascritto per mero errore formale che l'annullamento con rinvio riguardava il capo b) dell'imputazione, mentre la motivazione e il dispositivo effettivo della sentenza facevano chiaro riferimento al capo a). I giudici sono intervenuti de plano per eliminare tale divergenza formale. Attraverso la correzione di errore materiale, la Suprema Corte ha ripristinato l'esatta formulazione del dispositivo. È stato quindi confermato l'annullamento senza rinvio della sentenza per il capo c) perché il fatto non sussiste, l'annullamento della condanna per il capo a) con rinvio ad un'altra sezione della Corte di Appello per un nuovo giudizio e per la rideterminazione della pena, e il rigetto del ricorso per le restanti parti.
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Correzione errore materiale: quando l’omissione salva la condanna
I giudici di merito hanno condannato L'Amministratore per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a seguito del fallimento della sua azienda. Il dispositivo di secondo grado non conteneva la statuizione relativa al pagamento delle spese di giudizio. La Corte di merito ha poi integrato tale statuizione mediante una procedura di correzione errore materiale adottata senza udienza. L'Amministratore ha impugnato la decisione in Cassazione contestando la validità della correzione, la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti e la durata delle pene accessorie societarie. La Suprema Corte ha giudicato l'impugnazione inammissibile. L'omessa statuizione sulle spese legali non invalida la decisione di merito e richiede obbligatoriamente l'integrazione formale semplificata, in assenza di un concreto pregiudizio per la difesa dell'imputato.
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Correzione di errore materiale: rettifica data di nascita
Il Pubblico Ministero ha segnalato uno sbaglio anagrafico presente negli atti processuali. La sentenza della Corte di Cassazione indicava infatti una data di nascita errata per Il Condannato. Il testo riportava il giorno 29 novembre 1947 invece del 20 settembre 1947. L'atto di nascita ufficiale ha confermato la reale data corretta. I Supremi Giudici hanno accolto l'istanza formale tramite la procedura di correzione di errore materiale. La Corte ha ordinato di rettificare formalmente l'intestazione del provvedimento giudiziario.
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Spese legali: no alla correzione errore materiale sulla somma
Alcune parti civili hanno richiesto la correzione errore materiale di una sentenza penale di legittimità. I richiedenti sostenevano che la somma liquidata per le spese legali riguardasse soltanto una parte dei danneggiati, chiedendo quindi il raddoppio dell'importo per remunerare i differenti difensori nominati. La Corte di Cassazione ha respinto integralmente l'istanza. I giudici hanno chiarito che la liquidazione complessiva di una cifra unica a favore di tutte le parti civili costituisce una scelta consapevole di merito del collegio giudicante. Tale decisione non rappresenta una mera omissione o una svista materiale. La procedura speciale non può essere utilizzata per modificare la volontà valutativa dei magistrati. I richiedenti hanno subito la condanna al pagamento delle spese processuali.
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Spese negate e correzione di errore materiale: decide la Cassazione
La Parte Civile ha depositato una memoria difensiva nel giudizio penale di legittimità per chiedere la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputata. La Corte di Cassazione ha deciso il ricorso ma non ha liquidato le spese legali in favore della persona offesa. Il difensore della Parte Civile ha quindi presentato istanza per ottenere la correzione di errore materiale della sentenza per omessa pronuncia sulle spese. I giudici supremi hanno respinto la richiesta. La Parte Civile non aveva inserito alcuna formale richiesta di condanna alle spese nei propri atti difensivi. La legge processuale impedisce al giudice di liquidare le spese d'ufficio senza una domanda espressa della parte interessata. La Corte ha quindi rigettato l'istanza e condannato la Parte Civile alle spese del procedimento.
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Correzione errore materiale: la Cassazione sana il dispositivo
La Corte di Cassazione ha avviato d'ufficio il procedimento per la correzione errore materiale relativo a una precedente sentenza penale. Il dispositivo trascritto nel verbale presentava due difetti evidenti: l'omissione della formula di parziale inammissibilità del ricorso di un imputato e l'errata grafia del cognome di altri due soggetti coinvolti. I giudici hanno chiarito che tali sviste non alterano la sostanza del giudizio. La Corte ha quindi disposto l'integrazione del testo omesso e la rettifica dei cognomi errati, ripristinando la piena corrispondenza formale del provvedimento.
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Correzione dell’errore materiale: la Cassazione rettifica la sede
La Corte di Cassazione è intervenuta per rimediare a un refuso contenuto in una propria precedente decisione riguardante l'Imputato. Nel verbale e nella sentenza originale, i giudici avevano erroneamente designato una diversa corte territoriale quale sede competente per il nuovo giudizio. L'ordinanza ha chiarito i confini della procedura speciale: la correzione dell'errore materiale opera quando la modifica non altera il senso sostanziale della decisione originaria. I giudici supremi hanno quindi sostituito formalmente l'indicazione errata con la corretta sezione competente per territorio, ristabilendo la piena conformità del provvedimento alle disposizioni di legge senza intaccare il contenuto del giudizio.
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Bancarotta fraudolenta documentale: conti celati e condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale a carico dell'amministratore di una società fallita. L'imputato aveva fatto sparire le scritture contabili dell'azienda per coprire il pagamento selettivo di alcuni creditori a discapito di altri, tra cui l'erario. La difesa sosteneva l'assenza del dolo specifico e una presunta nullità del verdetto per difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello motivato. La Suprema Corte ha chiarito che l'occultamento dei libri contabili volto a mascherare pagamenti preferenziali e debiti fiscali integra pienamente il dolo specifico del reato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando l'amministratore al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Correzione errore materiale: refuso grafico e validità dell’atto
In seguito a un ricorso in Cassazione, la Corte ha riscontrato un refuso sul cognome dell'imputato nei verbali e sul frontespizio del fascicolo cartaceo, dove era stata trascritta erroneamente una lettera diversa rispetto agli atti ufficiali. Trattandosi di un semplice errore di scrittura che non generava incertezza sull'identità della persona né alterava la sostanza della sentenza, i giudici hanno applicato la procedura di correzione errore materiale ai sensi dell'articolo 130 del codice di procedura penale. La Corte ha quindi ordinato alla cancelleria di correggere il cognome errato e annotare la modifica sull'originale del provvedimento, lasciando inalterata la decisione finale di inammissibilità dell'impugnazione.
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Correzione errore materiale: la svista formale della Cassazione
Due soggetti presentano ricorso in Cassazione. La Corte dichiara i ricorsi inammissibili, ma nel testo finale del provvedimento commette una svista di battitura. Il giudice scrive infatti il verdetto al singolare, facendo riferimento a un solo ricorso e a un solo soggetto. Il consigliere relatore nota la discrepanza tra il numero dei ricorrenti e la formulazione del dispositivo. La Suprema Corte avvia quindi la procedura speciale per la correzione errore materiale. I giudici chiariscono che l'inesattezza non modifica la sostanza della decisione, trattandosi di una semplice svista formale. Di conseguenza, la Cassazione dispone la rettifica del testo, sostituendo le formule al singolare con quelle al plurale e confermando la condanna di entrambi i soggetti al pagamento delle spese e della sanzione in favore della Cassa delle ammende.
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Correzione errore materiale: quando il copia e incolla scambia i colpevoli
La Corte di Cassazione ha disposto la correzione errore materiale all'interno di una propria precedente sentenza. A causa di un evidente refuso informatico, la motivazione della decisione originaria riportava nomi di persone, società e tribunali completamente estranei al processo, riferibili a un altro fascicolo. I giudici hanno chiarito che l'errore non determina alcuna nullità, poiché l'intestazione e la parte in diritto contenevano i dati corretti dell'Amministratore e della Società fallita. Di conseguenza, la Suprema Corte ha ordinato la rettifica dei dati errati, ripristinando la verità storica del processo senza modificare la sostanza della decisione di annullamento con rinvio.
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Correzione errore materiale: la Cassazione rimedia alla sua svista
La Corte di Cassazione ha disposto la correzione errore materiale di una propria precedente sentenza. Nel provvedimento originario, la Suprema Corte aveva annullato la decisione di secondo grado limitatamente alla circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, ma aveva omesso di indicare il giudice a cui rinviare la causa per il nuovo giudizio. Rilevata la svista, i giudici hanno integrato il dispositivo stabilendo che il nuovo esame sul punto spetta a un'altra sezione della Corte di appello di Torino. I ricorrenti ottengono così la corretta prosecuzione del giudizio davanti al giudice competente.
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Correzione errore materiale: lo Stato non paga le spese
La Corte di Cassazione ha disposto la correzione errore materiale di una propria precedente sentenza. Nel rigettare il ricorso presentato dal Pubblico Ministero contro un cittadino, la Corte aveva erroneamente condannato la parte pubblica al pagamento delle spese processuali. Trattandosi di una evidente svista materiale, poiché il rappresentante dello Stato non può essere condannato alle spese del giudizio, i giudici hanno applicato la procedura semplificata per eliminare la condanna economica dal testo della decisione, riformulando il verdetto finale nel solo rigetto del ricorso.
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Correzione di errore materiale: condanna salva nonostante la svista
La Corte di Cassazione ha disposto la correzione di errore materiale del dispositivo di una precedente sentenza a carico de L'Imputato. Nel testo originale, dopo l'annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio, i giudici avevano omesso di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la parte relativa alla responsabilità penale. La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di contrasto apparente tra dispositivo e motivazione dovuto a una svista evidente, la motivazione integra il dispositivo. Di conseguenza, i giudici hanno ordinato l'integrazione formale del testo inserendo la formula mancante, confermando la colpevolezza definitiva de L'Imputato e limitando il nuovo giudizio alla sola rideterminazione della pena.
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Ricorso contro il patteggiamento: l’accordo che non si cancella
Due soggetti, accusati di furto e resistenza a pubblico ufficiale, concordano un patteggiamento a tre anni di reclusione. Successivamente, propongono ricorso per cassazione contestando la mancata concessione di attenuanti e la correzione di un errore materiale sulla pena accessoria. La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi. I giudici chiariscono che il ricorso contro il patteggiamento è ammesso solo in casi tassativi, come l'illegalità della pena o il vizio di volontà. Poiché le contestazioni dei ricorrenti non rientravano in queste ipotesi, e una di esse era smentita dai fatti, la Corte rigetta le impugnazioni e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Correzione errore materiale: pena aumentata per errore di calcolo
La Corte di Cassazione ha disposto la correzione errore materiale contenuto nel verbale di un'udienza precedente. Nel rideterminare la pena per L'Imputato, i giudici avevano commesso un errore di calcolo aritmetico, indicando un anno e tre mesi di reclusione anziché un anno e sette mesi. La corretta operazione matematica, basata sulla pena base di nove mesi aumentata per la recidiva e per i reati satellite, portava inevitabilmente a diciannove mesi complessivi. Accertata la divergenza evidente tra la reale volontà del collegio e la formula scritta, la Suprema Corte ha corretto il dispositivo, stabilendo la pena definitiva in un anno e sette mesi di reclusione.
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Correzione di errore materiale: la Cassazione rimedia
La Corte di Cassazione ha disposto la correzione di errore materiale contenuta nel dispositivo di una precedente sentenza. Nel caso di specie, la Suprema Corte aveva annullato con rinvio una decisione della Corte d'Appello di L'Aquila, disponendo il rinvio alla Corte d'Appello di Perugia. Tuttavia, per una svista nella redazione del verbale, era stata inserita la dicitura "ad altra sezione della Corte di appello di Perugia", formula errata poiché il giudizio di provenienza apparteneva a un distretto diverso. Il ricorrente ha ottenuto la correzione del testo, sostituendo la formula errata con "alla Corte di appello di Perugia". La decisione ristabilisce la corretta designazione del giudice del rinvio senza alterare la sostanza del verdetto.
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Correzione di errore materiale: la Cassazione corregge se stessa
La Corte di Cassazione ha disposto la correzione di errore materiale di un'ordinanza precedente, la quale conteneva a sua volta un errore nell'indicazione dei dati identificativi della sentenza da emendare. Il caso nasce dalla necessità di rettificare i riferimenti di un provvedimento penale. I giudici hanno chiarito che, ai sensi dell'articolo 130 del codice di procedura penale, è legittimo procedere alla rettifica quando l'eliminazione dell'errore non comporta una modifica essenziale dell'atto. Trattandosi di una correzione puramente ricognitiva dei dati identificativi del provvedimento originario, la richiesta è stata accolta, disponendo la corretta indicazione della sentenza del 13 novembre 2020 in luogo dei dati erroneamente inseriti.
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Applicazione della recidiva: quando le attenuanti non salvano
Il caso riguarda un uomo condannato per furto aggravato. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un errore materiale nel dispositivo, che indicava erroneamente il Tribunale di Ferrara anziché quello di Bologna, e contestando l'applicazione della recidiva, ritenuta in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'errata indicazione del tribunale costituisce un semplice errore materiale non inficiante la sentenza. Inoltre, l'applicazione della recidiva è pienamente legittima se giustificata dalla pericolosità sociale del soggetto, desunta dalle modalità del fatto (fuga e possesso di passamontagna). Tale valutazione è autonoma e non contrasta con la concessione delle attenuanti generiche, che rispondono a criteri di giudizio differenti.
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