La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un contribuente che contestava la condanna alle spese legali nonostante la cessazione della materia del contendere. Il caso riguardava un appello proposto fuori tempo massimo contro un pignoramento. Sebbene le parti avessero concordato sulla chiusura anticipata del processo a causa della tardività dell'impugnazione, la Corte d'Appello aveva applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell'appellante. La Suprema Corte ha confermato che, in assenza di accordo specifico sulle spese, il giudice deve valutare chi avrebbe perso la causa, applicando correttamente la soccombenza virtuale.
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